Superbonus e tassazione delle plusvalenze: vendere casa sarà meno conveniente
Stando a quanto contenuto nell’ultima bozza del DDL Bilancio 2024, chi ha usufruito del Superbonus sul proprio appartamento e intende poi rivenderlo, subirà una tassazione delle plusvalenze nel caso in cui la cessione sia effettuata a titolo oneroso entro 10 anni dalla conclusione dei lavori. Non mancano, però, le eccezioni.
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A parlarne è stato, nella recente conferenza stampa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, secondo cui, peraltro, non ci saranno modifiche alle regole sulla cessione del credito del superbonus con la prossima Legge di Bilancio 2024.
Ad esserci sono invece le novità sulla tassazione, compresa quella sulle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili su cui sono stati realizzati interventi di Superbonus, di cui abbiamo fatto cenno in apertura di questo approfondimento, nella sola ipotesi in cui la vendita avvenga entro i primi 10 anni successivi alla conclusione dei lavori.
Le novità rispetto al passato sono evidenti: si applicherà infatti l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito se la cessione a titolo oneroso sarà effettuata entro un arco temporale che è sostanzialmente doppio rispetto a quanto precedentemente previsto (5 anni). Restano le eccezioni alla regola per specifiche situazioni.
Come saranno le nuove plusvalenze sulla cessione di immobili

Con la novità, le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, ovvero per la vendita degli edifici su cui sono stati realizzati interventi che rientrano nel superbonus, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito ex art. 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266. L’imposta dovrà dunque essere corrisposta nella misura del 26% della plusvalenza.
Chiaro l’obiettivo della norma, che è quello di disincentivare le vendite speculative di abitazioni che sono state oggetto di interventi finanziati con la maxi agevolazione fiscale. La nuova regola si applicherà alle cessioni a partire dal 1° gennaio 2024.
Tra le altre novità, anche quella riguardante la determinazione dei costi inerenti agli immobili. Nel calcolo non verranno infatti considerati i costi che si riferiscono agli interventi del Superbonus con agevolazione al 110% nel caso in cui il beneficiario abbia scelto la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Per gli stessi immobili, se sono costruiti o acquistati oltre cinque anni dopo la conclusione dei lavori, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sarà oggetto di rivalutazione sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Superbonus: le eccezioni all’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze
Ricordiamo infine come nella bozza del testo del DDL di Bilancio 2024 siano previste alcune eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle vendite entro 10 anni dalla conclusione dei lavori che rientrano nel superbonus.
Sono infatti esclusi:
- gli immobili che vengono acquisiti per successione
- le unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione.
Ricordiamo in ogni caso che per l’ufficialità di questo provvedimento bisognerà attendere l’effettiva approvazione del disegno di Legge di Bilancio 2024.