Superbonus 110%, Ecobonus, ristrutturazione: aziende e partite IVA possono sfruttarli?
Il bonus ristrutturazione, l’Ecobonus e il bonus ristrutturazione spettano alle società S.r.l., Sas, Snc, Spa e altre, ai lavoratori autonomi o ai professionisti? Vediamo insieme che cosa possono chiedere le società, le aziende e le Partite IVA in merito. Quali caratteristiche devono avere gli immobili, come pagare e quali spese sono comprese sono detraibili anche in merito a Sismabonus e bonus facciate.
Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate mediante l’approvazione del Governo della Legge di Bilancio ha approvato degli importanti incentivi e detrazioni speciali per la riqualificazione edilizia degli immobili. Soprattutto, per virare alla sostenibilità e all’ecologia, ha concesso la riqualificazione energetica degli edifici tramite appositi lavori che danno diritto a determinati bonus fiscali.
Superbonus 110%, Ecobonus, bonus ristrutturazione e altre detrazioni e benefici sappiamo che sono idonei per i privati, proprietari o detentori di altro titolo. Ma come la mettiamo se a richiedere gli incentivi dovessero essere aziende e/o partite IVA? Superbonus 110%, Ecobonus, ristrutturazione: aziende e partite IVA possono sfruttarli? Scopriamo insieme quando e se aziende, imprenditori e società possono beneficiare degli incentivi fiscali.
- Bonus Ristrutturazione partite IVA e società
- Bonus ristrutturazione, limitazioni per società e imprenditori
- Ecobonus, spetta a società e partite IVA?
- Superbonus 110%, detrazione sì o no?
- Aziende e Partite IVA possono sfruttare Sismabonus e Bonus facciate?
- Sismabonus, detrazioni per imprese
- Ecobonus: aggiornamento 2023
- Bonus facciate, a chi spetta
- Requisiti e spese detraibili bonus facciate per imprese
- Pagamento, sconto in fattura e cessione del credito
- Ecobonus 110%: aggiornamenti e guida dalla A alla Z
Bonus Ristrutturazione partite IVA e società
L’articolo 5 del TUIR precisa che, oltre alle persone fisiche, possono ottenere i benefici del bonus ristrutturazione i soggetti che producono redditi, pertanto, questa tipologia di incentivo fiscale potrà essere portato in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF.
Nella categoria, sono compresi i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA, nonché le imprese individuali, le società di persone (SS, SNC e SAS). Possono accedere agli incentivi i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati, non ne hanno diritto i soggetti sottoposti al regime forfettario o dei minimi.
Semplificando, i soggetti che pagano l’IRPEF possono avere la possibilità di usufruire dell’incentivo, mentre le aziende soggette a tassazione IRES, quindi S.r.l., Srls o Spa, non ne hanno il diritto.
Bonus ristrutturazione, limitazioni per società e imprenditori
Anche se hanno diritto a questo incentivo, le società di persone SS, SNC e SAS, così come gli imprenditori individuali hanno dei limiti, ovvero il bonus ristrutturazione non è concesso sulle lavorazioni che riguardino i beni strumentali e i beni merce.
Con beni merce si intende i materiali che vengono acquistati per essere rivenduti o impiegati in processi produttivi. L’esempio lampante è quello delle materie prime. I beni strumentali invece sono gli oggetti che vengono utilizzati a supporto dell’attività, come i capannoni o i macchinari. Qualora i lavori interessano l’involucro dell’edificio in cui si svolge l’attività o sugli stessi impianti, non ci potrà essere la detrazione.
Ecobonus, spetta a società e partite IVA?
Se nel caso del Superbonus 110%, i beni strumentali non sono soggetti a detrazione, le cose cambiano con l’Ecobonus. Chi intende aumentare o migliorare l’efficienza energetica di un immobile strumentale, nonostante sia un supporto al lavoro, potrà sfruttare la detrazione al 65% o al 50% a seconda dei miglioramenti e accedervi.
Rimane l’obbligo di fare queste migliorie in un immobile già esistente. Non sono ammesse nuove costruzioni. L’Ecobonus è un incentivo a cui possono accedere anche i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, ovvero:
- persone fisiche;
- società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice S.A.S;
- le società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata S.R.L.S, società per azioni S.P.A, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.
La differenza tra Ecobonus e bonus ristrutturazione è che, in questo caso, le detrazioni influiscono sul reddito IRES e che è possibile intervenire su varie tipologie di beni, siano essi patrimoniali, strumentali o merce. Qualora non vogliate la detrazione in sede di denuncia dei redditi, si potrà scegliere tra cessione del credito e sconto in fattura.
Ricordiamo che l’Ecobonus serve per in efficientamento energetico dell’edificio. Si tratta di una sorta di riqualifica energetica attraverso ad esempio le risorse rinnovabili che producono energia pulita. Installare un impianto fotovoltaico permetterebbe l’abbattimento dei consumi, dei costi in bolletta e permette di inquinare meno. L’energia pulita che viene dal sole mediante pannelli fotovoltaici sarà sufficiente a fornire lo stabile, i macchinari e tutte le tecnologie che intervengono attivamente nel processo di produzione.
Superbonus 110%, detrazione sì o no?
Come precisato dalla circolare 24E, le aziende non hanno concessioni in merito all’accesso per il Superbonus 110%. Possono ottenere una detrazione IRES, qualora ci si limiti alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.
Pertanto, se l’edificio è un immobile indipendente, per l’azienda non ci sarà nulla da fare, mentre nel caso di condominio, sarà il soggetto condominio ad aderire al 110% sulle parti comuni.
Si riteneva che, affittando l’abitazione di proprietà della società a un privato, si potesse usufruire del bonus. l’Agenzia delle Entrate non approva questa casistica in quanto gli immobili sarebbero comunque proprietà dell’impresa e non del privato, pur avendo un titolo su di essi.
Aziende e Partite IVA possono sfruttare Sismabonus e Bonus facciate?
Con la risoluzione del nr. 34/2020 del 25 giugno, l’Agenzia delle Entrate determina che l’Ecobonus e quindi anche il Sismabonus si possono applicare anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione. Tutto questo, a prescindere dalla loro qualificazione. Pertanto, il Sisma bonus può essere sfruttato dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
- SS (società semplici);
- SNC (società in nome collettivo);
- SAS (società in accomandita semplice);
- imprese familiari.
È possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali.
Sismabonus, detrazioni per imprese
Per tutto il 2023 e 2024, si può migliorare sismicamente l’edificio e come incentivo si avrà una detrazione fiscale specifica, ovvero:
- 50% nel caso di miglioramento dell’unità immobiliare senza guadagnare classi di rischio sismico;
- 70% per riduzione di una classe di rischio all’interno del certificato sismico dell’immobile;
- 80% in caso di miglioramento di due classi;
- 75% per lavori su parti condominiali, che riducano di una classe di rischio sismico e congiuntamente riqualifichino dal punto di vista energetico;
- 85% sui lavori su parti condominiali comuni, che riducano di due classi di rischio e l’edificio venga riqualificato dal punto di vista energetico.
Ecobonus: aggiornamento 2023
Per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari e le unità immobiliari che fanno parte di edifici plurifamiliari, è possibile ottenere una detrazione del 110% solo se le spese sono state sostenute entro il 31 marzo 2023 e se, entro il 30 settembre dello stesso anno, almeno il 30% dei lavori necessari è stato completato. Questo requisito del 30% si applica anche ai lavori non coperti dall’ecobonus.
Per quanto riguarda i lavori in condominio, la situazione è un po’ più complessa. In seguito a recenti cambiamenti nella legge, la detrazione per i lavori effettuati dai condomini e dalle ONLUS è valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La detrazione sarà del:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- 90% per le spese sostenute nel 2023,
- 70% per le spese sostenute nel 2024,
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Questi cambiamenti saranno presto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Bonus facciate, a chi spetta
Anche per quanto riguarda il bonus facciate, le società possono aderire al bonus. In particolare, accedono:
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Sono esclusi dal bonus i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. A meno che, non abbiano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Requisiti e spese detraibili bonus facciate per imprese
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Inoltre, spetta solo per i seguenti interventi:
- sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (interventi di efficienza energetica).
Sia per il Sisma bonus, sia per il bonus facciate, sarà possibile portare a detrazione i cosiddetti interventi agevolabili. Si tratta di interventi correlati ad acquisto di materiale, progettazione e altre prestazioni professionali come sopralluoghi o perizie, o il rilascio di attestato di prestazione energetica, installazione di ponteggi, smaltimento materiali, IVA, imposta di bollo e altre tasse collegate al lavoro.
Pagamento, sconto in fattura e cessione del credito
I soggetti titolari di reddito di impresa non sarebbero obbligati al pagamento mediante bonifico bancario o postale, in quanto, per loro, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione e perché il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per determinare questo tipo di reddito.
Per le società e le aziende farebbe fede la data di espletamento del servizio o, nel caso di beni mobili, la data di consegna o spedizione. Tuttavia, nulla vieta di usufruire di questa modalità.
I soggetti come aziende, società e partite IVA possono cedere il credito maturato o richiedere lo sconto in fattura all’impresa che esegue i lavori o ai fornitori di beni e servizi.
Ecobonus 110%: aggiornamenti e guida dalla A alla Z
Certamente l’articolo presente è già ben strutturato e di sicuro interesse per gli interessati, ma per chi vuole approfondire la tematica abbiamo il nostro articolo guida comprendente tutti gli ultimi aggiornamenti del bonus ed in particolare tutti gli approfondimenti utili a risolvere ogni vostro dubbio, riguardo la proroga, chi può usufruirne, in dettaglio su cosa rientra nell’ecobonus e superbonus e tanto altro per ristrutturare casa gratis grazie all’ecobonus 110%.