Ristrutturare edifici collabenti: quali detrazioni a disposizione?
Per poter essere abitabile un edificio deve rispettare, per legge, un determinato numero di requisiti al fine di garantire la totale sicurezza degli occupanti. Esistono, però, degli edifici che non hanno abitabilità e non sono agibili a causa delle loro condizioni particolarmente degradate. Si parla, in questo caso, di immobile collabente. Ma di cosa si tratta? Cosa dice la normativa vigente ed esistono delle agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici collabenti?

In Italia sono oltre 500 mila gli edifici definiti collabenti, ovvero diroccati e fortemente compromessi. Un gruppo di immobili che appartiene alla categoria catastale F/2 (alla cui iscrizione non si è comunque obbligati) e la che viene riconosciuto, sotto il profilo normativo, dal Decreto Ministeriale n. 28 del 2 gennaio del 1998.
Ristrutturare edifici collabenti significa ridare loro l’agibilità indispensabile per essere ritenuti idonei a scopo abitativo. Collabenti non a caso deriva dal latino “collabi” che si traduce come “crollare”.
È chiaro, a questo punto, che si tratta di veri e propri ruderi che sono considerati pericolosi perché potrebbero crollare da un momento all’altro.
Per la ristrutturazione di questi edifici è possibile, oggi, usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Governo ed è anche per questo che, negli ultimi anni, l’interesse, in Italia, verso questi edifici è notevolmente cresciuto. Tra tutti è il Superbonus quello a cui poter fare riferimento.
Scopriamo come e perché!
Ristrutturare edifici collabenti? Con il Superbonus 90% si può

Ad oggi per ristrutturare edifici collabenti è possibile usufruire del Superbonus 90%. A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate che ha tenuto a chiarire quelli che sono i requisiti che bisogna assolutamente rispettare per poter aver accesso all’agevolazione.
Si tratta, in particolare, di due punti che possono essere così riassunti.
- Gli edifici collabenti devono essere preesistenti (ma questo avviene, di norma, per tutti gli immobili per cui si richiedono i bonus edilizi). Cosa significa? Semplicemente che anche se al momento non sono agibili, in passato devono essere stati utilizzati (proprio perché appartenente alla categoria catastale F/2). A degradare questo tipo di immobili è stato il tempo e non la mancata fine costruzione (come avviene per gli immobili in F/3 o F/4).
- È indispensabile essere in possesso di una documentazione che attesti che, nel momento in cui veniva utilizzato, l’edificio in questione era dotato di un impianto di riscaldamento funzionante. Non sarà, invece, necessaria la presentazione dell’APE, ovvero dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Superbonus: riepilogo dei lavori ammessi
Vale la pena, a questo punto, fare un ripasso in merito a quelli che, ad oggi, sono i lavori ammessi dal Superbonus 90% che permette il recupero del 90% delle spese sostenute per gli interventi effettuati. Questi, in particolare, sono:
- Lavori di isolamento termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione
- Sostituzione dei vecchi infissi
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine di ricarica
- Demolizioni e ricostruzioni seguendo le norme della nuova edilizia
In base a quest’ultimo punto, sono ammessi tutti i lavori tramite cui si demoliscono e ricostruiscono immobili fatiscenti, ovvero collabenti.