Posso mettere i pesci nella vasca o fontana condominiale?
Pesci nella vasca o fontana condominiale, è consentito oppure è vietato dal regolamento di condominio? Capita frequentemente che gli spazi comuni vengano arricchiti con vasche o fontane per giardino perfette per l’arredo esterno. In questi casi, i condomini possono inserire i pesci che abbelliscono l’ambiente oppure ci sono norme che lo vietano? Scopriamo cosa dice la legge a riguardo.

Le fontane da giardino e le vasche fanno parte di quelle decorazioni perfette per abbellire gli spazi esterni e dare quel tocco di originalità che manca. Ma quando si tratta di un giardino condominiale, bisogna essere cauti su ciò che è consentito fare e ciò che è vietato dal regolamento condominiale.
Vasche e fontane, infatti, sono indiscutibilmente legate alle parti comuni, stabilmente destinate a servizio e ornamento del condominio, anche se non viene espressamente indicato nel regolamento condominiale. È l’articolo 1102 del codice civile che regola diritti e doveri dei condomini nell’utilizzo delle parti comuni.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Leggi anche Come pulire la vasca dei pesciIl partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso
si legge. In altre parole, tutti i condomini possono utilizzare liberamente le parti comuni a patto che l’utilizzo da parte del singolo non impedisca il godimento che altri possono fare della stessa area. E se un condomino volesse inserire dei pesci nella vasca o fontana posizionata nel giardino condominiale? È lecito farlo? Scopriamolo insieme.
Pesci nella vasca o fontana condominiale, posso metterli oppure no?

Come anticipato, vasche e fontane del giardino condominiale non sono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ma possono essere utilizzate da tutti in egual misura. In linea di massima, è consentito arricchirle inserendo dei pesci, se non è presente espresso divieto nel regolamento condominiale. Le regole, necessarie per la buona gestione di un condominio, molto spesso sono più rigide di quanto si possa pensare e prima di qualsiasi azione, è sempre bene informarsi su eventuali divieti.
Condominio, spese manutenzione fontane e vasche
Come avviene la ripartizione delle spese di manutenzione delle aree comuni? La norma che regola tale principio è contenuta nell’articolo 1123 del Codice Civile che recita:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.