Pazzesco affare Superbonus, ben 10 possibilità di utilizzo
Cercare di districarsi tra tutte le norme che regolano, o ci provano, il Superbonus è ormai praticamente impossibile! Con le ultimissime decise dal Governo Meloni con il Decreto blocca cessioni, poi, si è generato un caos generale dal quale appare sempre più complicato uscire. Nelle ultime ore sono trapelate 10 possibili combinazioni di utilizzo per il Superbonus con una doverosa precisazione: non è detto che siano risolutive. Scopriamole!

Manovre, indiscrezioni, decreti non hanno fatto altro, negli ultimi tempi, che confonderci le idee su una delle agevolazioni che, sin dalla sua nascita (nel lontano 2020) è stata tra le più discusse in assoluto, il Superbonus. Adesso, però, più che di discussioni si parla di un vero e proprio parapiglia: una confusione senza precedenti, dopo il Decreto Blocca Cessioni che ha reso ancor più complicato comprendere come applicare il Superbonus al 110% rispettando quelle che sono le attuali (e comunque sempre in divenire) normative.
Sono ben 10 le diverse combinazioni di cui si è parlato ultimamente, riferite a diverse tipologie di immobili con cui possiamo trovarci a fare i conti. Vedremo, in particolare, come comportarsi con i condomìni (3 possibili combinazioni), con gli edifici con unico proprietario o in comproprietà (3 possibili combinazioni) e con le unifamiliari o le singole unità indipendenti (5 possibili combinazioni).
È sempre più caos sul Superbonus: 10 possibilità di utilizzo (per adesso)

Prosegue la corsa infinita che dovrebbe portare, o quanto meno così si spera, a comprendere come utilizzare il Superbonus e quali sono le diverse possibilità che, allo stato attuale delle cose (dal momento che si attendono comunque interventi e modifiche da parte del Governo Meloni), risultano percorribili. Sono 10, in totale, le possibilità individuate confrontandosi con lavori effettuati in condominio, edifici in comproprietà o con proprietario unico e villette unifamiliari.
Superbonus e condomìni
Il Superbonus per lavori svolti sulle parti comuni dei condomìni prevede un totale di 3 possibilità.
- Se gli interventi sono stati deliberati entro il 18 novembre 2022 e ha presentato la CILAS entro fine 2022 si può usufruire dell’aliquota al 110% potendo utilizzare sconto in fattura e cessione del credito fino alla fine del 2023.
- Se gli interventi sono stati deliberati successivamente, così come la presentazione della CILAS, ma comunque prima del 16 febbraio 2023 (data del Decreto Blocca Cessioni) si può utilizzare il Superbonus al 90% per il 2023 con, anche in questo caso, cessione del credito e sconto in fattura. L’aliquota è del 110% nel caso in cui le spese risalgono solo al 2022).
- Se tutto l’iter è partito dopo la pubblicazione del decreto, si ha diritto al Superbonus al 90% senza, però, sconto in fattura né cessione del credito.
Superbonus ed edifici in comproprietà (o con unico proprietario)
Tutti gli immobili che appartengono ad un solo proprietario o risultano essere in comproprietà seguono bene o male lo stesso destino dei condomìni. Anche in questo caso, infatti, le possibilità al momento sono tre. Le prime due sono praticamente identiche a quanto visto nel punto precedente.
Per il terzo, invece, ovvero quello in cui si iniziano i lavori dopo il 17 febbraio 2023, non si avrà lo sconto in fattura né la cessione del credito e l’aliquota sarà al 90% per il 2023. La differenza si riscontra, però, per gli anni futuri dal momento che questa scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Superbonus ed edifici unifamiliari e unità indipendenti
Se i lavori con richiesta del Superbonus hanno riguardato o stanno riguardando le unità singole indipendenti o le unifamiliari, si potrebbero sviluppare 4 scenari differenti.
- I lavori già iniziati e completati, a settembre 2022, per almeno il 30%, danno diritto al Superbonus 110% fino al prossimo 31 marzo 2023, con sconto in fattura e cessione del credito ammessi.
- I lavori effettuati dall’1 luglio al 31 dicembre 2022 senza raggiungere la quota del 30% a settembre non ha diritto al bonus (perché quell’arco temporale non era coperto da incentivi).
- I lavori con documentazione presentata prima del 16 febbraio 2023 godono del Superbonus 90% per l’anno in corso, ammettendo sconto in fattura e cessione del credito. Indispensabile, però, aver iniziato dall’1 gennaio in poi, che l’immobile sia prima casa e che il reddito (tenuto conto del cosiddetto quoziente familiare) non superi i 15.000 € annui.
- I lavori iniziati dal 17 febbraio 2023 in avanti hanno diritto al Superbonus 90% ma non è prevista, al momento, la possibilità di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito.
Per non perdere gli ultimi aggiornamenti sul tema, visitate la nostra sezione dedicata alle normative per fare chiarezza sul caos generato dal Superbonus.