Impianto di riscaldamento: realizzarlo a costo zero con l’ecobonus 110%
Sostituire il vecchio impianto di riscaldamento oggi è possibile a costo zero grazie all’Ecobonus 110% che ti rimborsa l’intera spesa. Ecco le domande più frequenti per chiarire tutti i dubbi che sorgono sui nuovi incentivi statali.
Mille sono i dubbi che ormai riguardano la tematica dell’ecobonus. Chi ha diritto alla totale detrazione fiscale? Quali sono i lavori che si possono fare dentro e fuori casa? Basta sostituire la caldaia per accedere all’ecobonus? Quali sono i nuovi impianti di riscaldamento che rientrano nella detrazione? Cerchiamo di ricominciare da capo per chiarire e capirne di più, spiegando passo passo e in maniera spicciola.
Il Governo italiano, con il fine di sostenere i vari settori di produzione in calo a causa dell’emergenza Covid 19, ha giustamente promosso e approvato il Decreto Rilancio. Tra i settori promossi per un ausilio statale c’è sicuramente il settore edilizio con l’ecobonus 110%, introdotto con l’art.119 del D.L. 34/2020.
In parole semplici, l’ecobonus 110% altro non è che una detrazione fiscale delle spese sostenute per i lavori edilizi effettuati per una riduzione del rischio sismico e un aumento del risparmio energetico. Oltre al rimborso totale è anche previsto un beneficio aggiuntivo del 10%.
Tra queste spese rientrano, sicuramente, quelle legate agli impianti di riscaldamento di una casa, ma non sempre. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche da conoscere per accedere alla detrazione.
- Nuovo impianto di riscaldamento: chi ha diritto all’ecobonus?
- Quali spese sono detraibili?
- Sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento
- Quali sono i lavori trainanti e quelli trainati che riguardano il riscaldamento?
- Quali sono i nuovi impianti di riscaldamento?
- Questione caldaia: è sempre detraibile?
- Come si ottiene la detrazione?
- Novità importanti Ecobonus e guida completa
Nuovo impianto di riscaldamento: chi ha diritto all’ecobonus?
La prima cosa da sapere è che non tutti hanno accesso agli incentivi previsti per l’ecobonus. Possono beneficiare dell’ecobonus:
- condomini;
- persone fisiche;
- istituti autonomi case popolari (IACP) o altri immobili gestiti per conto dei comuni, adibiti a strutture residenziali pubbliche;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Con la nuova estensione del decreto, si può parlare adesso, più correttamente, di Superbonus in quanto sono stati inseriti tra i nuovi beneficiari anche:
- Onlus e associazioni di volontariato;
- le seconde case;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il bonus inoltre può essere richiesto non solo dal proprietario dell’immobile ma anche da chi possiede l’immobile in qualità di nudo proprietario o di titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Inoltre anche l’affittuario può accedere alla detrazione del 110% per il rinnovo dell’impianto di riscaldamento a patto che detenga un contratto di locazione regolarmente registrato.
Quali spese sono detraibili?
Se vi state chiedendo quali sono le spese che possono essere detratte interamente non dovete preoccuparvi. Nella detrazione del 110% riguardante un nuovo impianto di riscaldamento rientrano tutte quelle necessarie all’esecuzione. In pratica, per dirla in parole povere, sono detraibili:
- tutte le opere edili necessarie
- spese per l’acquisto dei materiali
- la progettazione e le perizie
- il nuovo sistema di riscaldamento
- lo smaltimento
- la bonifica
- il miglioramento dei terminali elettrici e idraulici
- il cambio delle tubazioni
Sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento
La cosa necessaria da sapere è che, si può accedere all’ecobonus solo con un nuovo impianto di riscaldamento che va a sostituire un impianto esistente, funzionante e precedentemente istallato che apporti un miglioramento di almeno due classi energetiche. La nuova definizione di impianto termico prevede che esso sia fisso e destinato alla climatizzazione estiva ed invernale, con o senza produzione di acqua calda.
Di conseguenza, quindi, possiamo dedurre che rientrano nella detrazione tutti i sistemi di riscaldamento, comprese le stufe a legna, le stufe a pellet e i termocamini. Unica condizione che il decreto impone è quella che questi vecchi impianti debbano essere stati precedentemente installati, che siano attualmente funzionanti o comunque riattivabili con qualche lavoro di manutenzione.
Quali sono i lavori trainanti e quelli trainati che riguardano il riscaldamento?
La prima cosa da fare è capire bene la differenza tra trainanti e trainati. I lavori trainanti sono quelli che vengono effettuati per migliorare la classe energetica dell’abitazione. Tra questi la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nel condominio o su edifici indipendenti unifamiliari.
Gli interventi trainati, invece, sono tutti quelli che ne conseguono da quelli descritti prima. Ad esempio, sostituire gli infissi e i serramenti oppure istallare impianti fotovoltaici, sono lavori trainati.
Quali sono i nuovi impianti di riscaldamento?
Eccoci quindi alla domanda più frequente. Una volta rimossa la vecchia caldaia o il caminetto, con cosa posso sostituirlo per avere la detrazione? Tra i nuovi impianti di riscaldamento che assicurano il miglioramento della classe energetica ci sono:
- la caldaia a condensazione: rispetto alla classica caldaia, quella a condensazione è più efficiente in quanto ha la caratteristica di recuperare calore dai fumi di scarico, riducendo del 30% il consumo energetico;
- la pompa di calore: è un macchinario in grado di trasferire energia termica. Ad esempio per riscaldare un edificio, la pompa di calore estrae il calore all’esterno recuperandolo da fonti naturali come l’aria o il terreno;
- gli impianti solari, come il fotovoltaico e i pannelli solari: questo tipo di soluzione è strettamente collegato alla pompa di calore e permette di soddisfare autonomamente il bisogno energetico della casa;
- i sistemi radianti, sostituendo i vecchi termosifoni con radiatori a pavimento, a parete o a soffitto.
Questione caldaia: è sempre detraibile?
Bisogna, a questo punto aprire una piccola parentesi sulla questione caldaia. La sostituzione della vecchia caldaia con un nuovo impianto di riscaldamento non è sempre detraibile. Infatti la caldaia è un sistema che prevede la produzione di acqua calda sanitaria destinata ad una singola unità immobiliare.
Purtroppo però, la detrazione a ci si rifà l’ecobonus prevede solo la sostituzione di caldaie comuni condominiali e non per i singoli appartamenti. Ma non scoraggiatevi! Il governo, infatti ha destinato un bonus caldaia proprio per chi necessita di sostituirla nel proprio appartamento.
Questo bonus diverso però permette una detrazione che va dal 50% per chi istalla una caldaia a condensazione di classe energetica A, al 65% per chi sostituisce gli interi impianti di climatizzazione.
Come si ottiene la detrazione?
La prima cosa da fare è quella di produrre un attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento che dichiari l’effettivo miglioramento energetico. Il secondo step è quello di dichiarare che le opere di intervento per il nuovo impianto di riscaldamento rientrano tra quelle dell’agevolazione. Una volta ottenuto un visto di conformità, rilasciato da un commercialista potrete procede alla domanda di detrazione.
La detrazione diretta del 110% viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In alternativa il beneficiario, può preferire lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.
Cerchiamo di essere più chiari: con lo sconto in fattura, la spesa detraibile viene anticipata dall’impresa che realizza i lavori. Con la cessione del credito, le banche vi anticiperanno il 100%. In questo caso però, quest’ultime recupereranno l’importo in 5 anni, guadagnando anche quel 10% che non vi spetta più.
Novità importanti Ecobonus e guida completa
Spese per lavori sostenuti entro il 31 marzo 2023 che almeno per il 30% si concludono entro il 30 settembre 2023, per unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari e abitazioni unifamiliari, rientrano nella detrazione del 110%.
Parlando invece, di lavori in condominio la detrazione è applicabile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 da condomini e ONLUS e viene così ripartita:
- Del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- Del 90% per le spese sostenute nel 2023,
- Del 70% per le spese sostenute nel 2024,
- Del 65% per le spese sostenute nel 2025.
Queste modifiche saranno presto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Chi desidera approfondire la tematica può visualizzare la guida completa dalla A alla Z per ristrutturare casa grazie all’ecobonus 110%.