Fotovoltaico condominio: 3 info, fisco e consigli
L’installazione di un impianto fotovoltaico in un condominio è stata incentivata dal decreto rilancio (19 maggio 2020) e confermata dalla Legge di Bilancio 2022, che ha confermato i bonus fiscali previsti per questo tipo di intervento. In questo articolo analizzeremo tutti gli aspetti normativi e le procedure da seguire; nonché tutti gli incentivi previsti per la condivisione di energia tra due o più soggetti all’interno di un condominio, che prevedono la possibilità di ottenere guadagni grazie alla vendita dell’energia in eccedenza prodotta dai pannelli.
L’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomini ha registrato un notevole impulso a seguito della Riforma del Condominio (Legge 220/2012), che ha consentito l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sul “lastrico solare” e su “su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” anche da parte di singoli condomini.
Recentemente questa tendenza si è diffusa in modo ancor più capillare. La Commissione europea ha intenzione addirittura di rendere obbligatori i pannelli fotovoltaici per tutti gli edifici pubblici e commerciali a partire dal 2026. Questa proposta nasce con due obiettivi ben precisi: conseguire l’indipendenza energetica europea e affrontare l’emergenza climatica.
Produrre energia pulita porta dei benefici all’ambiente e permette di risparmiare in bolletta: consumando il 90% di energia proveniente dal fotovoltaico con autoconsumo, si può risparmiare fino a 1000 euro al mese.
Chi può installare pannelli fotovoltaici in condominio? Quali sono le regole e le procedure da seguire? Quali sono gli incentivi? Di quali bonus si può usufruire per l’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale? In questo articolo cercheremo di dare delle risposte esaustive a tutte queste domande.
1. Chi può installare pannelli fotovoltaici in condominio
Vediamo chi ha diritto ad installare un sistema fotovoltaico in un condominio e quali sono le procedure da seguire. La proposta può essere avanzata da uno o più condomini e l’amministratore è tenuto a dare seguito alla richiesta convocando l’assemblea entro 30 giorni. L’assemblea può autorizzare ogni “innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. È richiesta, in questo caso, la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi. Tra i vari interventi previsti dal Codice Civile, quelli che riguardano:
- il contenimento del consumo energetico
- la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
Ricordiamo che i soggetti che votino contro l’intervento sono esclusi dai costi e dai benefici derivanti dall’utilizzo dell’impianto, mentre coloro che votino a favore sono tenuti a partecipare agli oneri e ai benefici in proporzione ai millesimi posseduti.
Il codice civile, oltre a prescrivere l’installazione di pannelli fotovoltaici a uso comune, da anche a singoli condòmini o a terzi soggetti la possibilità di installarli per uso esclusivo, vediamo quali sono le procedure da seguire nelle due fattispecie:
- singoli condòmini: su idonea superficie comune e su parti di proprietà dell’interessato, qualora l’installazione richiede la modifica di una parte comune, il condòmino deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea non può opporsi, ma ha facoltà di prevedere delle modalità alternative di esecuzione per salvaguardare la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell’edificio. L’approvazione richiede la maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio.
- terzi soggetti: i pannelli fotovoltaici in condominio possono essere installati anche su richiesta di terze persone esterne al condominio, qualora abbiamo acquisito un diritto di uso della superficie comune a titolo oneroso.
2. Comunità energetica e autoconsumo collettivo: incentivi e modalità di erogazione
All’interno di un edificio è possibile che due o più soggetti condividano l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. L’energia condivisa per l’autoconsumo è definita, in ogni ora, come il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Prima di essere prelevata dai singoli utenti, l’energia viene riversata nella rete pubblica.
Ci sono due soggetti giuridici che possono condividere energia: le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo collettivo. Il (Decreto MISE 5 settembre 2020) prevede delle forme di incentivi per queste due entità giuridiche ma, prima di parlare delle modalità di incentivo, chiariamo da chi possono essere costituite tali entità.
- Comunità energetiche: Gli azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, a condizione che per le imprese private, la partecipazione alla comunità non sia l’attività principale. Gli obiettivi sono quelli di dare: beneficio ambientale, economico o sociale a livello di comunità. Gli impianti produttivi devono essere sotto la stessa cabina MT/BT, con potenza complessiva non superiore a 200kW, ed entrati in attività dopo il 1° marzo 2020.
- Gruppi di autoconsumo collettivo : rispettano i suddetti vincoli, Il gruppo deve essere formato da almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che si devono trovare nello stesso edificio o condominio.
Vediamo ora, nello specifico, come viene calcolato l’incentivo: come abbiamo anticipato, prima di essere condivisa, l’energia viene immessa nella rete pubblica. Tutto ciò può avvenire mediante il ritiro dedicato del GSE (Gestore dei servizi energetici) o vendita a mercato (intorno ai 50€/MWh). La quota di energia condivisa riceve un incentivo diviso in due componenti: - una tariffa fissa per 20 anni, pari a 100€/MWh per l’autoconsumo collettivo e 110€/MWh per le comunità energetiche.
- rimborso per minori costi di sistema derivanti dalla condivisione di energia pari a 9€/MWh.
3. Fotovoltaico condominio: di quali bonus si può usufruire
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato i bonus previsti dal Decreto Rilancio, ovvero: il bonus ristrutturazione e il superbonus 110% o (Super Ecobonus).
- Super Ecobonus: consiste nella detrazione del 110% delle spese, per sbloccarlo è necessario almeno un intervento detto “trainante”: l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati. I massimali di spesa detraibile per tali interventi sono: 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. L’importo si dovrà moltiplicare per ogni unità presente in condominio. L’intervento di installazione del fotovoltaico viene considerato “trainato” e deve prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche, la spesa totale non deve superare il limite detraibile previsto pari a 48.000 euro per ogni unità immobiliare, non sarà accettata tuttavia una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per ottenerlo, nel 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65%.
- Bonus ristrutturazione: Si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi nella percentuale del 50% le spese sostenute fino al 31/12/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa. La detrazione è ripartita in 10 anni tramite dieci rate annuali di uguale importo.