Superbonus: cosa succede se si è pagato con bonifico ordinario?

Autore:
Patrizia Maimone
  • Dott. in Informatica

Con una recente comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a uno dei dubbi che più di ogni altro affliggono coloro che hanno presentato domanda per usufruire del Superbonus. Di cosa si tratta? Della modalità di pagamento utilizzata: qualora si sia fatto un bonifico ordinario e non uno parlante, infatti, si perde il diritto all’agevolazione. Ma come fare per riparare all’errore?

Mobili da cucina
Autore: ErikaWittlieb / Pixabay

Il Superbonus 110%, prima di essere ridotto al 90% e prima di essere in buona parte riformulato, è stato uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi.

E lo è ancora dal momento che in questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare della modalità di pagamento che consente di poter usufruire del bonus stesso. A confermare quanto già era noto è stata la stessa Agenzia delle Entrate che in una recente pubblicazione ha ribadito che solo il bonifico parlante dà diritto all’agevolazione.

Chi ha effettuato un bonifico di tipo ordinario, invece, ha commesso un errore che rischia di costare davvero caro. Fortunatamente, però, è possibile correre ai ripari e mettersi in regola.

Superbonus edilizio: il bonifico ordinario esclude dall’agevolazione

Banconote e monete di Euro
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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per poter avere tutti i requisiti per la richiesta del Superbonus è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante bonifici parlanti (fanno eccezione solo i casi di pagamenti ripetuti).

All’interno del modulo dovranno chiaramente essere specificati i seguenti dati:

  • Codice fiscale di chi beneficia dell’agevolazione.
  • Il numero di Partita Iva o Codice Fiscale dell’impresa che ha effettuato i lavori.
  • La causale del pagamento in cui sia chiaro che gli interventi effettuati rientrano tra quelli ammessi al bonus.

Come risolvere il problema del bonifico parlante

Il 23 e il 24 gennaio scorsi, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sugli eventuali errori che possono essere commessi da chi richiede l’agevolazione. Tra questi la questione “bonifico parlante” ha catalizzato l’attenzione di tutti.

Se si è fatto un pagamento con bonifico ordinario, la cifra va restituita al contribuente che dovrà effettuare un nuovo bonifico, stavolta “parlante”.

Se questo non dovesse essere possibile, si può essere ammessi al bonus richiedendo all’impresa di redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si chiarisca che tutti gli importi ricevuti sono entrati a pieno titolo nella costituzione del reddito d’impresa.

Non è ancora chiaro quanti siano i contribuenti che hanno pagato i lavori in maniera errata e che sarebbero, quindi, esclusi dall’agevolazione. Si suppone, comunque, che il numero non sia indifferente data la mole di richieste giunte all’ente in tal senso.

Di norma, comunque, si è ribadito come il Superbonus segua le regole che si prevedono anche per tutti gli altri bonus in ambito edilizio.